L'incarico professionale è un contratto ordinato sulla reciproca fiducia tra il consulente e il cliente sia esso soggetto individuale o collettivo, mediante il quale un professionista si impegna a svolgere una determinata attività in favore del cliente.

Il consulente deve rifiutarsi di accettare l'incarico quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di un'operazione contra legem. Dovrebbe astenersi dal prestare la propria attività professionale anche quando abbia, per conto proprio di terzi, un rilevante interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.

Il mandato deve essere predisposto seguendo modalità previste dalla legge specificando per iscritto l'oggetto e la natura della prestazione, i relativi compensi e gli estremi della polizza professionale.

Sarebbe opportuno che il professionista che abbia ricevuto un incarico verbale presenti al nuovo potenziale cliente in forma scritta il preventivo dell'incarico e, in caso di accettazione, verrà formalizzato il mandato professionale vero e proprio.

Secondo norme deontologiche il consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza informare quest’ultimo; infatti, è opportuno accertarsi che il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale salvo chiaramente il caso di un conferimento congiunto.

In fase di definizione del mandato professionale è utile accludere l'informativa della privacy con la relativa opzione di consenso al trattamento dei dati nella quale siano specificate: il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, la modalità di conservazione nonché i diritti dell'interessato al trattamento, oltre a tutte le misure di sicurezza poste in essere dal professionista per la tutela di tali delicate informazioni.

Oltre alla suddetta informativa è utile accludere la modulistica antiriciclaggio per la corretta identificazione della clientela e del titolare effettivo, così come previsto dalla vigente normativa.

Il professionista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare e spetta al Consiglio di Disciplina Territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione commessa. Le pene disciplinari possono essere: la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni, e nei casi più gravi la radiazione.

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