Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dello scorso 9 ottobre si è dato il via all'adempimento della comunicazione del titolare effettivo per le imprese dotate di personalità giuridica (Srl, SpA, società cooperative, …) le persone giuridiche private come ad esempio associazioni e fondazioni, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.
Entro l’11 dicembre 2023 i soggetti interessati dalla normativa dovranno trasmettere al Registro Imprese un’autodichiarazione contenente l'indicazione e le informazioni sul titolare effettivo dell’organizzazione o ente. Tale comunicazione andrà presentata ogni anno. Inoltre, dovrà essere comunicata ogni variazione sulla titolarità effettiva entro trenta giorni dall’atto.
L’ autodichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente dichiarante e potrà essere trasmessa anche mediante l'ausilio di un intermediario abilitato.
Il regime sanzionatorio per l’omessa comunicazione sul piano amministrativo prevede la sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro e l'accertamento di tale violazione sarà disposta dalla Camera di Commercio stessa. Sotto il profilo penale seguono le leggi speciali che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge. La stessa cosa vale nel caso di dati non più rispondenti a verità e quindi equivalenti ad uso di atto falso, specifico dei casi di mancato aggiornamento dei dati laddove variati. Questo regime sanzionatorio viene completato con le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2007 (Antiriciclaggio) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro non solo chi falsifica i dati delle informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza.