Con il Decreto Aiuti Ter, salvo eventuali aggiornamenti normativi, è stato previsto un nuovo bonus in favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di soggetti, di importo pari a 150 euro.
Per i lavoratori dipendenti il Bonus prevede dei requisiti, di conseguenza non ne avranno diritto tutti.
Il bonus verrà erogato ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile previdenziale nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.
Inoltre, rimangono validi ed invariati i requisiti del precedente Bonus (€200,00) ovvero:
- di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, comma 1 (uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022);
- di non essere titolare della prestazione di cui all’art. 32, comma 18 (ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza);
- in caso di rapporto di lavoro part-time, di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e di richiedere l’erogazione della indennità esclusivamente al datore di cui alla presente dichiarazione.
Per averne diritto non è necessario presentare alcuna domanda, tuttavia è richiesto al lavoratore di firmare una dichiarazione che deve pervenire allo Studio di consulenza del lavoro entro il 30 novembre 2022, in cui certifica di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o percettore di reddito di cittadinanza. In mancanza di tale documento firmato, anche in presenza dei requisiti, il bonus non potrà essere erogato.
Per completezza d’informazione questo importo:
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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Pubblicato il 9/11/2022