Lavoro Jobs Act Imc

A far data dal 1° gennaio 2016, scomparirà dalla panoramica dei contratti di lavoro quello a progetto (D.Lgs. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, attuativo della delega in materia assegnata dall’art. 1, co. 7, della Legge n. 183/2014) e si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L’abrogazione del contratto a progetto non comporta però anche la soppressione dal sistema dei rapporti di lavoro autonomo resi nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché questi siano genuini.

Per valutare la genuinità dei contratti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in essere, le imprese hanno la facoltà di richiedere la certificazione del contratto di lavoro, di cui al D.Lgs. 276/2003, per verificare l’assenza di quei requisiti che invaliderebbero la genuinità del rapporto lavorativo, certificando l’effettivo grado di autonomia della gestione della prestazione lavorativa, tenuto conto degli elementi che con puntualità il decreto individua come indicativi della natura subordinata del rapporto.

Dall’altra parte, anche il lavoratore ha il diritto di poter verificare e richiedere la certificazione del proprio contratto di lavoro, per assicurarsi che l’accordo stipulato con il datore di lavoro rispetti tutti i canoni che per legge contraddistinguono il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CERTIFICATO secondo quanto disposto dalla normativa vigente, È UN’ATTESTAZIONE UFFICIALE DELLA GENUINITÀ DELLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO, che salvaguarderebbe il datore di lavoro da successive rivendicazioni ed eventuali dispute proprio sulla natura contrattuale del rapporto.

Il collaboratore, infatti, deve svolgere un’attività finalizzata alla realizzazione di un’opera o di un servizio. È possibile che il contratto preveda dei vincoli spazio-temporali in funzione delle esigenze di coordinamento tra il collaboratore ed il committente, ma nei limiti del comune accordo e nel rispetto dell’indipendenza intellettuale del lavoratore autonomo, il quale nella sua attività collaborativa deve mantenere la propria comprovata competenza, specificità ed autonomia seppure, appunto, coordinandosi con le esigenze del committente.

Il Dott. Lorenzo Lelli può assistere le imprese offrendo consulenza relativa alle forme contrattuali di lavoro in essere nell'azienda e offrire informazioni e chiarimenti sulla certificazione dei contratti di lavoro.

 

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 81/2015
Legge n. 183/2014
D.Lgs. n. 276/2003

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